Cartagena Protocol on Biosafety

Il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza è un protocollo della convenzione sulla diversità biologica.

Il Convenzione sulla diversità biologica (CBD) esprime in articolo 16 ("L'accesso e trasferimento di tecnologia") che l'accesso e il trasferimento delle moderne biotecnologie sono elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della CBD. La CBD esprime nei primi due commi dell'articolo 19 ("Manipolazione di Biotecnologie e distribuzione dei suoi benefici") che le Parti devono promuovere e accesso prioritario ai risultati e benefici derivanti dalle biotecnologie. Il terzo comma dell'articolo 19 incarica considerazione di un protocollo nel campo del trasferimento sicuro, la manipolazione e l'uso di organismi viventi modificati (LMO). Questa istruzione ha comportato 2000 l'adozione del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Il Cartagena Protocol on Biosafety (CPB) riflette la elementi chiave del articolo 19 della CBD nel preambolo: "Riconoscendo che la moderna biotecnologia ha un grande potenziale per il benessere umano, se sviluppato e utilizzato con adeguate misure di sicurezza per l'ambiente e la salute umana".

Elementi principali della CPB sono:

  • Le procedure che permettono una parte che ancora non dispongono di un quadro normativo per la biosicurezza, di prendere decisioni informate circa l'importazione di organismi viventi modificati per l'introduzione dell'ambiente nel suo territorio.
  • Principi generali e la metodologia per la valutazione del rischio
  • Un meccanismo per la condivisione di informazioni: Biosafety Clearing House

Il testo integrale del CPB può essere ottenuto qui in varie lingue.

I titoli degli articoli e allegati sono elencati di seguito. Gli accantonamenti e argomenti di interesse per PRRI sono stampati in grassetto e link per brevi informazioni schede '. Queste schede contengono una introduzione al tema e posizioni PRRI per le discussioni in riunioni delle parti (POM). Queste schede saranno ampliati e aggiornati nel tempo.

  • Preambolo
  • Articolo 1 – Obiettivo
  • Articolo 2 – Disposizioni generali
  • Articolo 3 – Uso dei termini
  • Articolo 4 – Portata
  • Articolo 5 – Pharmaceuticals
  • Articolo 6 – Transito e utilizzo contenuti
  • Articolo 7 – Applicazione della procedura di previo consenso informato
  • Articolo 8 – Notifica
  • Articolo 9 – Avviso di ricevimento della notifica
  • Articolo 10 - Decisione Procedura
  • Articolo 11 - Procedura di organismi viventi modificati destinati all'uso diretto come alimenti o mangimi, O alla lavorazione
  • Articolo 12 - Recensioni su decisioni
  • Articolo 13 - Procedura semplificata
  • Articolo 14 - Bilaterale, Accordi e le intese regionali e multilaterali
  • Articolo 15 - Valutazione dei rischi
  • Articolo 16 - Risk Management
  • Articolo 17 - Movimenti transfrontalieri non intenzionali e misure di emergenza
  • Articolo 18 - Manipolazione, Trasporto, Imballaggio e identificazione
  • Articolo 19 - Autorità nazionali competenti e punti focali nazionali
  • Articolo 20 - Condivisione delle informazioni e la Biosafety Clearing-House
  • Articolo 21 - Informazioni riservate
  • Articolo 22 - Capacity-Building
  • Articolo 23 - Sensibilizzazione e partecipazione del pubblico
  • Articolo 24 - Parti non contraenti
  • Articolo 25 - movimenti transfrontalieri illegali
  • Articolo 26 - Considerazioni socio-economiche
  • Articolo 27 - Responsabilità e risarcimenti
  • Allegato I – Le informazioni da inserire nelle notifiche ai sensi degli articoli 8, 10 e 13
  • Allegato II – Le informazioni necessarie relative agli organismi viventi modificati destinati ad essere
    all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, o di trasformazione sotto l'articolo 11
  • Allegato III – Valutazione dei rischi